Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
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di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo
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sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
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sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di
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entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista
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confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua
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discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si
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della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione
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delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di
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carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione